Migranti, sospeso il trattenimento per 7 in Albania: atti alla corte Ue
La decisione del tribunale della Capitale
Roma, 11 nov. (askanews) – Devono essere riportati in Italia i sette migranti portati venerdì scorso nel centro di permanenza per il rimpatrio in Albania. Il tribunale di Roma, in particolare, ha sospeso la convalida dei provvedimenti presi dalle autorità di polizia. Per un ottavo migrante, sempre richiedente asilo – si ricorda – che era risultato vulnerabile dopo l’arrivo nel centro di Gjader, era già stato disposto il rientro in Italia.
La procedura di convalida, nei fatti, è stata sospesa perché – si spiega in una ordinanza di quasi 50 pagine – di attendere la decisione della Corte di giustizia europea sui quesiti pregiudiziali proposti in merito anche riguardo all’ultimo decreto in merito ai cosiddetti ‘Paesi sicuri’.
Anche nelle scorse settimane i giudici del sezione specializzata in materia di immigrazione del tribunale capitolino non avevano convalidato i trattenimenti, emessi dalla questura di Roma, per i primi migranti che erano stati portati all’interno del centro di permanenza per il rimpatrio, che è stato allestito in Albania. Quell’ordinanza era stata impugnata dal Viminale con un ricorso in Cassazione. “I giudici hanno ritenuto necessario disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell`Unione europea, formulando quattro quesiti, analogamente a quanto già disposto nei giorni scorsi da due collegi della stessa sezione in sede di sospensiva dei provvedimenti di rigetto di domande di asilo proposte da persone migranti precedentemente trattenute in Albania”. Così si spiega in una nota diffusa dal tribunale civile di Roma, XVIII sezione in merito ai migranti portati in Albania. “Il rinvio pregiudiziale è stato scelto come strumento più idoneo per chiarire vari profili di dubbia compatibilità con la disciplina sovranazionale emersi a seguito delle norme introdotte dal citato decreto legge, che ha adottato una interpretazione del diritto dell`Unione europea e della sentenza della CGUE del 4 ottobre 2024 divergente da quella seguita da questo Tribunale – nel quadro della previgente diversa normativa nazionale – nei precedenti procedimenti di convalida delle persone condotte in Albania e ivi trattenute”. Insomma – si aggiunge – “tale scelta è stata preferita ad una decisione di autonoma conferma da parte del Tribunale della propria interpretazione, per le ragioni diffusamente evidenziate nelle ordinanze di rinvio pregiudiziale. Deve evidenziarsi che i criteri per la designazione di uno Stato come Paese di origine sicuro sono stabiliti dal diritto dell`Unione europea”. E “pertanto, ferme le prerogative del Legislatore nazionale, il giudice ha il dovere di verificare sempre e in concreto – come in qualunque altro settore dell`ordinamento – la corretta applicazione del diritto dell`Unione, che, notoriamente, prevale sulla legge nazionale ove con esso incompatibile, come previsto anche dalla Costituzione italiana. Deve essere inoltre chiaro che la designazione di Paese di origine sicuro è rilevante solo per l`individuazione delle procedure da applicare; l`esclusione di uno Stato dal novero dei Paesi di origine sicuri non impedisce il rimpatrio e/o l`espulsione della persona migrante la cui domanda di asilo sia stata respinta o che comunque sia priva dei requisiti di legge per restare in Italia”. Quindi “in ragione del rinvio pregiudiziale i giudici non si sono pronunciati sulle richieste di convalida, ma hanno dovuto necessariamente sospendere i relativi giudizi in attesa della decisione della Corte di giustizia. La sospensione dei giudizi non arresta il decorso del termine di legge di quarantotto ore di efficacia dei trattenimenti disposti dalla Questura”.