Ecco perché la Corte europea dei diritti dell’uomo ha bocciato i ricorsi delle famiglie arcobaleno

Ecco perché la Corte europea dei diritti dell’uomo ha bocciato i ricorsi delle famiglie arcobaleno

Per la Corte il no alle trascrizioni degli atti di nascita da parte delle autorità italiane è legittimo

Bruxelles, 22 giu. (askanews) – La Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) ha pubblicato oggi a Strasburgo i dispositivi di tre sentenze, decise il 3 maggio scorso dalla sua prima sezione, che hanno respinto una serie di ricorsi presentati da coppie omosessuali, da “genitori di intenzione” (senza legami biologici con i figli), e anche da una madre biologica, contro il rifiuto delle amministrazioni di trascrivere nei registri dello stato civile italiano gli atti di nascita di diversi bambini nati all’estero per gestazione con maternità surrogata, o in in Italia per procreazione medicalmente assistita.

La Corte innanzitutto ha riconosciuto che “il sistema giuridico italiano proibisce come contrario all’ordine pubblico la trascrizione dell’atto di nascita di un bambino nato da una maternità surrogata praticata all’estero”. La Corte di Strasburgo poi ha ricordato che la Corte di Cassazione italiana “ha affermato il principio secondo il quale una ordinanza con cui un tribunale straniero riconosce un legame di filiazione tra un bambino nato all’estero con maternità assistita e una persona che non ha con lui alcun legame biologico non può essere trascritta nei registri dello stato civile italiano”, aggiungendo che, tuttavia, ” i valori tutelati dalla proibizione in questione non escludono la possibilità di riconoscere la relazione parentale attraverso altri strumenti previsti dall’ordine giuridico, come l’adozione in certi casi particolari”.

I giudici di Strasburgo hanno quindi considerato che “il non riconoscimento da parte delle autorità italiane degli atti di nascita in oggetto non hanno avuto, in pratica, un impatto significativo sul godimento, da parte degli interessati, del loro diritto alla vita familiare”.

La Corte considera inoltre che “le difficoltà pratiche incontrate dai ricorrenti nella loro vita familiare in assenza del riconoscimento nel diritto italiano del legame di affiliazione, potrebbero essere in parte risolte mediante il riconoscimento del legame di filiazione del padre biologico dopo una domanda di trascrizione parziale degli atti di nascita”. Una delle tre sentenze riguarda il rifiuto di trascrizione nello stato civile italiano dell’atto di nascita di bambini di coppie omosessuali nati in Italia, ma concepiti mediante procreazione medicalmente assistita all’estero.

Nel caso specifico, i bambini a cui fa riferimento il ricorso sono nati mediante inseminazione artificiale effettuata in una clinica spagnola. Il ricorso era stato presentato sia dalla madre biologica che dalla “madre d’intenzione”, e anche dai due bambini nati mediante procreazione assistita.

La Corte dei diritti umani ha constatato che “il desiderio di vedere riconosciuto un legame tra i bambini e i genitori di intenzione non era ostacolato da una impossibilità generale e assoluta, poiché i ricorrenti hanno avuto a loro disposizione la possibilità dell’adozione e non l’hanno utilizzata”.

In effetti, i giudici di Strasburgo ricordano che, sebbene l’evoluzione della giurisprudenza in Italia avesse già consentito il riconoscimento dell’adozione da parte del genitore d’intenzione, prima della nascita dei bambini, “non sembra che sia stata introdotta nessuna domanda di adozione” da parte della madre d’intenzione.

Tutti i ricorsi facevano riferimento all’Articolo 8 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo. I ricorrenti consideravano che il rifiuto della trascrizione degli atti di nascita da parte delle amministrazioni italiane violasse il comma 2 dell’Articolo, secondo cui “non può esservi ingerenza di una autorità pubblica” nell’esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Nello stesso articolo, tuttavia, questo divieto d’ingerenza è subordinato ad alcune condizioni, dovendo appicarsi “a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.

Tutte le tre sentenze sono state adottate all’unanimità dai giudici membri della prima sezione della Corte dei Diritti dell’Uomo.

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